Pensione d'invaliditā
La pensione di invalidità viene gestita direttamente dall'Inps, ed è stata istituita nel giugno del 1984.
La pensione di invalidità va attribuita soltanto agli individui che, in seguito a particolari accadimenti, hanno subito una riduzione delle proprie capacità lavorative per i 2/3, in seguito a un particolare avvenimento.
Essa può essere intestata solamente nel caso in cui il beneficiario abbia versato almeno cinque anni di contributi e possa essere considerato un lavoratore attivo.
Il rinnovo della pensione è periodico ed ha una scadenza triennale, e viene constatato dal medico.
Se esso viene rinnovato fino al raggiungimento della terza scadenza, l'intestatario riceverà una pensione fissa e garantita.
Al raggiungimento del limite di età, l'intestatario potrà ricevere la pensione di vecchiaia.
La pensione viene retribuita anche nel caso in cui il richiedente fosse stato colpito da infermità precedentemente al rapporto lavorativo, ma che in concomitanza di esso lo stato del richiedente sia giunto ad un progressivo peggioramento.
Il calcolo dell'ammontare pensionistico è ovviamente calcolato in base allo stato fiscale del richiedente.
Il medico legale, alla visita del paziente, stabilirà una percentuale di invalidità, e grazie a quella verrano calcolati benefici e sgravi fiscali.
A menomazioni piuttosto consistenti verrà allegata un'indennità di accompagnamento, somma di denaro finalizzata al sovvenzionamento di una persona di sostegno.
Questa, contrariamente alla pensione di invalidità, non è legata al reddito della persona.
Nel caso l'individuo richiedente abbia un reddito famigliare molto basso, l'assegno può essere rialzato, per garantire un limite minimo standard, ma non può essere riveduto oltre un certo aumento.
Per i soggetti aventi un reddito da lavoro dipendente o autonomo, in base a fasce predeterminate e impostate, l'assegno subirà una riduzione proporzionata.
